La Dichiarazione di Non Rilascio di Sostanze Pericolose nei Prodotti da Costruzione

di Antonio Abbiati

Il Regolamento REACH (CE) N.1907/2006 è una normativa integrata per la registrazione, la valutazione e l’autorizzazione all’utilizzo delle sostanze chimiche, che regolamenta i processi di valutazione per determinare se una sostanza possa essere dichiarata non pericolosa, al fine di ottenere un maggior livello di protezione per la salute umana e per l’ambiente.

Nell’Articolo 1 del Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) “Finalità e portata”, il paragrafo 3 indica tutti i soggetti interessati all’applicazione del Regolamento;

..Il presente regolamento si basa sul principio che ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle spetta l’obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrecano danno alla salute umana o all’ambiente. Le sue disposizioni si fondano sul principio di precauzione…”.

Nessun escluso, quindi, anche nell’intera filiera di fabbricazione dei Prodotti da Costruzione ricadenti sotto al Regolamento 305/2011 (CPR).

  • Che cosa compete al Fabbricante ?

Per Porte e Finestre (UNI EN 14351-1. 2016 – Rif. Paragrafo 4.6)

“..Nella misura in cui lo stato dell’arte lo permette, il fabbricante deve stabilire quali materiali nel prodotto possono essere soggetti a emissione o migrazione durante il normale impiego previsto, dove l’emissione o la migrazione nell’ambiente è potenzialmente pericolosa per l’igiene, la salute o l’ambiente. Il fabbricante deve stabilire il contenuto e stilarne una dichiarazione appropriata secondo i requisiti legali nel Paese di destinazione previsto…”

Per Porte e Cancelli Industriali, Commerciali e da Garage (UNI EN 13241:2016 – Rif. Paragrafo 4.2.9)

“..I prodotti non devono rilasciare sostanze pericolose superiori ai livelli massimi consentiti specificati nelle norme europee relative o in altre specifiche….”

Il Prodotto da Costruzione, qualunque esso sia, deve essere consegnato all’utilizzatore finale per essere utilizzato senza il rischio che questi possa essere contaminato da eventuali sostanze pericolose rilasciate dal Prodotto, sia per contatto diretto, sia per rilascio in atmosfera (migrazione).

La garanzia all’utilizzatore sull’uso sicuro del prodotto deve essere fornita dal Fabbricante tramite:

– Una specifica Dichiarazione;

– Riportando l’informazione nella Dichiarazione di Prestazione (DOP), come già previsto dalle Norme sopra citate.

  • Quali sono le oggettive difficoltà che incontra il Fabbricante ?

Bisogna partire dal presupposto che, i Fabbricanti di Serramenti e Manufatti in acciaio, acquistano dal mercato il 100% delle materie prime e degli accessori limitandosi, di fatto, alla progettazione, trasformazione e assemblaggio di tutti questi elementi, senza aggiungere (salvo casi eccezionali) nulla che sia di loro costruzione.

Quindi la Dichiarazione di non rilascio di sostanze pericolose riguarda il prodotto completo di tutte le materie prime e di tutti gli accessori che lo compongono, compresi gli eventuali trattamenti superficiali.

Per questo, la prima domanda che nasce spontanea è la seguente:

Come può un fabbricante emettere una dichiarazione di questo tipo senza avere informazioni specifiche su tutto ciò che ha acquistato dal mercato, che è stato prodotto e testato (secondo REACH) da altri ?

Quindi, dichiarare che un Prodotto non rilascia Sostanze Pericolose per soddisfare a un requisito della Norma non è un semplice Atto Formale, ma è una precisa Assunzione di Responsabilità nei confronti dell’utilizzatore finale.

Anche se apparentemente il problema sembra poco rilevante, bisogna tenere nella dovuta considerazione che le conseguenze sulla salute, sull’igiene e sull’ambiente dovute al rilascio di sostanze pericolose, non di rado manifestano i loro effetti e le loro conseguenze a distanza di anni o di decenni. 

Proprio per questo il problema non va sottovaluto e l’emissione di una dichiarazione di questo tipo deve essere fatta SOLO se in presenza di tutte le informazioni necessarie.

  • Come affrontare in modo consapevole e responsabile il problema ?

Il principio del REACH è quello di attribuire all’industria la responsabilità della gestione dei rischi indotti dalle sostanze chimiche prodotte, immesse sul mercato e utilizzate, fornendo anche tutte le informazioni necessarie sulla loro sicurezza.

Visto l’obbligo esistente, non dovrebbe quindi essere un problema per il Fabbricante di Prodotti da Costruzione ottenere, da tutti i produttori dei materiali acquistati da commercio, una Dichiarazione conforme al REACH nella quale si indichi che i prodotti forniti non rilasciano sostanze pericolose oppure, che i prodotti forniti sono esenti dal processo di valutazione in base a determinati criteri che, ovviamente, dovranno essere adeguatamente indicati.

Pertanto, prima di emettere una Dichiarazione di non rilascio Sostanze Pericolose, il Fabbricante deve disporre di tutte le Dichiarazioni REACH di tutto ciò che si acquista da mercato, intendendo con questo anche per tutto ciò che riguarda i trattamenti superficiali realizzati dal Fabbricante del prodotto.

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