Porte su vie di esodo

di Antonio Abbiati

La sicurezza generale di un prodotto da costruzione con particolare riferimento alle porte su vie di esodo. Riferimento al Regolamento 305/2011 e alla UNI EN 14351-1:2010.

Benché l’obbligo di marcare CE le porte su vie di esodo sia in vigore da quasi 6 anni, le verifiche fatte tra gli operatori del settore in occasione dei numerosi incontri svolti sul tema, evidenziano ancora molte carenze rispetto alla corretta gestione della produzione di questi serramenti.

Porte su vie di esodo - FPC
La corretta applicazione di un controllo di produzione di fabbrica si esprime attraverso l’armonizzazione costante e continua di tutte le variabili legate alla normazione, alla qualità e alla sicurezza

Non mi soffermerò sul tema del processo produttivo, dell’obbligo di coinvolgere un Ente Notificato e nemmeno sulla corretta preparazione di tutta la documentazione che deve accompagnare un prodotto da costruzione e in particolare le porte su vie di esodo, perché il tema è stato ormai più volte trattato, anche in modo approfondito, da più fonti.

I riferimenti di Legge, i Regolamenti e le Norme sono anch’essi ormai di pubblico dominio e lascio ai lettori la curiosità di ripassare i vari riferimenti e richiami di loro interesse.

Voglio invece proporre quello che è il nostro punto di vista rispetto al problema della sicurezza generale delle porte su vie di esodo, sia durante la fabbricazione, sia durante la loro vita, vale a dire per l’utilizzatore e per il manutentore.

È quindi d’obbligo evidenziare che la sicurezza generale delle porte su vie di esodo è garantita tramite la corretta applicazione del controllo di produzione in fabbrica (FPC) e che deriva in particolare:

  • dalla somma positiva delle azioni svolte durante tutto il ciclo produttivo;
  • dall’utilizzo esclusivo di accessori che siano almeno conformi alle norme di pertinenza (Rif. 4.10 – UNI EN 14351-1:2010).
Porte su vie di esodo - Vetro sfilettato e non sfilettato
Una delle principali fonti di rischio e di incidenti durante la fabbricazione di un serramento, è imputabile alla movimentazione di vetri privi di smusso sul bordo esterno; la così detta “sfilettatura” (a sx vetro non sfilettato; a dx vetro sfilettato)

La tracciabilità dei componenti

Assume allora un aspetto molto importante, già dall’inizio della fabbricazione, l’esigenza di tracciare correttamente tutti i componenti che entrano a far parte della filiera produttiva. La corretta applicazione di un FPC, si può dichiarare tale solo se i processi di fabbricazione sono pensati e applicati per ridurre al massimo ogni possibile fonte di rischio derivante dalla fabbricazione e utilizzo del prodotto.

In poche parole, solo con una analisi dei rischi, anche minimale, si potrebbero evitare molti problemi e contribuire fattivamente alla qualità della nostra vita. Gli incidenti con i vetri non sono purtroppo una novità.

La scelta adeguata degli accessori

Porte su vie di esodo - Capacità di sblocco
la capacità di sblocco assume un ruolo molto importante e per essere garantita a termine di Legge, è necessario che la Porta sia realizzata impiegando
esclusivamente accessori almeno conformi alle norme di pertinenza

Trattandosi di porte su vie di esodo si devono rispettate tutti i requisiti normativi e di legge che regolamentano sia la fabbricazione sia la messa a disposizione sul mercato.

Nota importante

Una porta su via d’esodo, con o senza cascading, realizzata e messa a disposizione sul mercato senza l’impiego di accessori conformi alle norme di pertinenza, è da ritenersi illegale e, pur astenendomi dalle considerazioni giuridiche che lascio a chi di competenza, sarà una porta difficilmente difendibile in caso di incidente.

Se poi è anche stata marcata CE, la porta sarà una vera e propria “mina vagante”. Questa è proprio una situazione da evitare perché di “sicuro” non ha proprio nulla, né per l’utilizzatore finale, né per il fabbricante nel caso di incidente.

La misura delle forze di sgancio

Porte su vie di esodo - Misura maniglioni antipanico
La forza max di sgancio ammessa per i maniglioni antipanico è di 80 N, mentre per le maniglie è di 70 N. Mentre invece la forza max ammessa per il riaggancio è di 50 N.

I valori di queste forze sono indicati nel paragrafo 4.2.2 delle norme UNI EN 179:2008 e UNI EN 1125:2008, rispettivamente per maniglie di emergenza e maniglioni antipanico. I valori rilevati durante le misure effettuate in fase di manutenzione devono ovviamente rientrare in quelli indicati nelle sopra citate norme.

Si ricorda che, ai sensi del Decreto del 3 novembre 2004, i valori delle misure delle forze di sgancio rilevate sui maniglioni antipanico delle porte su vie di esodo, devono essere riportate in un registro che andrà consegnato al titolare delle attività soggetta a CPI, che avrà l’obbligo di garantire il loro mantenimento e corretto funzionamento.

Nota importante

Come indicato nelle norme UNI EN 179:2008 e UNI EN 1125:2008, la misura delle forze di sgancio non deve essere eseguita applicando pressione in modo impulsivo, ma con gradualità (tempo di applicazione non inferiore a 1 secondo).

Lo scopo della misura è infatti anche quello di trovare eventuali interferenze e/o disallineamenti degli scrocchi, specialmente se le porte sono a due ante e/o con più punti di chiusura. Una misura eseguita con applicazione impulsiva della forza non potrebbe, né rilevare le possibili anomalie dei punti di chiusura, né indicare un valore corretto della misura, proprio a causa della dinamicità introdotta con questo tipo di azione.

Articolo pubblicato su “Nuova Finestra” n.432 – febbraio 2016 / Foto in evidenza di Francesco di Capua

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